Colui che si occupa in prima persona della programmazione e della pianificazione del controllo sanitario di ogni singolo dipendente, visitandolo almeno una volta all’anno ed effettuando sopralluoghi aziendali negli ambienti di lavoro per definirne la valutazione dei rischi, insieme al datore di lavoro e informare tutti i lavoratori dei risultati provenienti dalla sorveglianza sanitaria, come regolamentato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. all’art. 18, “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, comma 1, lettera a).
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